Con una sentenza di grande rilievo per tutto il personale ATA, il Tribunale del Lavoro di Brindisi ha accolto il ricorso presentato dallo Studio legale dell’Avvocato Luca Alemanno per conto dei Cobas-scuola di Brindisi, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di supplenza stipulato all’inizio dell’anno scolastico con un assistente amministrativo iscritto nelle graduatorie provinciali di Brindisi di c.d. III Fascia, disponendo la sostituzione di diritto del termine 30/6 con quello 31/8 condannando l'amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti.

