“Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza”. Lo scrive il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sulla sua pagina facebook a commento della ordinanza num. 413 appena emanata.
“Finalmente la verità da parte dei giudici - prosegue - sulle gravi difficoltà a tutelare la salute dei bambini pugliesi attraverso un efficiente sistema di didattica a distanza. I giudici del Tar di Bari preso atto della “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad”, sono costretti a mandare a scuola i nostri bambini più piccoli in presenza. Mentre al contrario per i ragazzi delle superiori lo stesso governo ha ammesso l’insicurezza della didattica in presenza, tanto da vietarla. Una drammatica contraddizione che ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia visto che la sezione di Bari ha sospeso la mia ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità. Un pasticcio perchè non si è investito abbastanza sulla didattica a distanza che durante una pandemia avrebbe dovuto essere messa a punto già da tempo. E ció indipendentemente dalla evidente preferenza da assegnare alla didattica in presenza. Infatti nessuno sostiene che la Dad sia paragonabile alla didattica in presenza, ci mancherebbe, ma solo con una buona Dad in caso di necessità si può realizzare un buon equilibrio tra salute e istruzione. Adesso invece è così scarsa da costringere i giudici a mandare i bambini a scuola in presenza per non pregiudicare il loro diritto allo studio. Per tale motivo ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla. Chi non puó ottenerla per carenze organizzative della scuola, non puó essere obbligato ad andare a scuola in presenza. Voglio ringraziare tutto il personale docente e non docente della scuola pugliese che si sta impegnando allo spasimo ed a rischio della propria salute per assicurare il diritto allo studio dei nostri studenti di ogni ordine e grado. Nulla contro di loro, ma solo il tentativo, con i poteri minimi di cui dispongo, di tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più piccoli”.
Di seguito l'ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020, con le nuove regole sulla scuola, il diritto allo studio e la tutela della salute
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del 27/10/2020 n. 407, con cui il Presidente della Regione Puglia ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 “1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali…”
VISTO il sopravvenuto D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “arancioni” come la Puglia il dpcm 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;
RILEVATO quindi che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di cui al dpcm 3 novembre 2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) il quale prevede: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina…”;
RILEVATO inoltre che il Presidente del Tar Puglia Lecce Sezione seconda, in data odierna, ha respinto l’istanza di sospensione inaudita altera parte dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, con la seguente motivazione: «Ritenuto – impregiudicata la valutazione del ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus; Rilevato che il provvedimento impugnato ha una efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuto che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte; P.Q.M. Respinge l’istanza di misure cautelari provvisorie»;
RILEVATO altresì che, sempre in data odierna, il Presidente del Tar Puglia, Bari sezione terza ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 3 dicembre 2020, la medesima ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, non per profili di illegittimità (tanto più perché emessa prima dell'entrata in vigore del dpcm 3 novembre 2020) bensì a causa della “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD” che “si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”;
RILEVATO che gli aspetti evidenziati dal TAR circa l’inadeguatezza del sistema scolastico pugliese costituiscono elementi obbiettivi mai resi noti dal Ministero dell’Istruzione, da ritenersi pertanto unico responsabile dell’omesso aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati durante l’estate per affrontare una recrudescenza dell’epidemia;
RILEVATO infatti che il TAR nella motivazione del decreto testualmente afferma:: «Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:
1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;
2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione; 3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);
Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale»;
CONSIDERATO, quindi che il conflitto tra pronunce dello stesso TAR Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra indiscutibilmente l’incertezza della stessa Magistratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il diritto alla salute con il diritto allo studio, tanto che il TAR di Bari, accogliendo l’istanza di sospensione, se pur con un decreto cautelare destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia collegiale fissata per il 3 dicembre, ha operato una drammatica scelta tra il diritto alla salute - tutelabile con la didattica digitale integrata - e il diritto allo studio, decidendo di privilegiare quest’ultimo con la didattica in presenza;
CONSIDERATO che sempre nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio , alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese, aggiornato al 4 novembre, è necessario dare prevalenza al diritto alla salute disponendo per il primo ciclo di istruzione la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, per le famiglie che lo richiedano, garantendo il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni, in luogo dell’attività in presenza. Ove tale collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto deve ricercare ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto dello studente;
RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive (rectius “rigorose”) da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa non solo nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa ( decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare articolo 1 comma 16 e succ. integr. e modif.) ma anche nello stesso dpcm 3 novembre 2020 (art.2 comma
5 che, per i territori “arancioni”, fa salve le misure più “rigorose”) oltre che, naturalmente nell’articolo 32 della legge 833/1978;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha comunicato che “l’analisi dell’andamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei soggetti 0-18 anni nelle settimane precedenti e successive l’apertura delle scuole, avvenuta il 24 settembre 2020, ha complessivamente rilevato nelle 4 settimane precedenti 229 casi contro i 1041 casi nelle quattro settimane successive, con un incremento dei contagi di 3,5 volte nella fascia 0-18 anni”, che “l’aumento è cresciuto anche nella quinta settimana successiva all’apertura delle scuole” e infine che “analizzando l’andamento dei tassi di incidenza per 1000 abitanti nelle fasce di età 0-18 anni si rileva che vi è stato un incremento dei contagi più importante in soggetti in età scolare, in particolare nelle classi di età 11-13 e 14-19 anni e che anche per bambini di età 6-10 anni si è registrato un andamento in crescita che sembra essersi arrestato nell’ultima settimana di osservazione”, confermando l’effetto positivo della sospensione della didattica in presenza nella fascia di studenti corrispondente alla scuola primaria disposto con ordinanza Presidente Regione Puglia n.407 citata;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun miglioramento si è verificato nelle ultime ore per la situazione epidemiologica generale, e che anzi ha comunicato che la situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale sono peggiorate rispetto alla situazione cristallizzata dall’Ordinanza 407 del 30 ottobre 2020, tanto da imporre per le scuole del ciclo primario l’adozione delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dall’articolo 1 comma 9 lettera s) del dpcm 3 novembre, al fine di contenere la diffusione del virus e di garantire la tutela della salute;
RIBADITO che tale preminente esigenza debba essere contemperata con il diritto allo studio, come stabilito dalle disposizioni del sopravvenuto dpcm 3 novembre 2020 - che prevede la didattica in presenza per le scuole elementari e medie - adottando disposizioni che garantiscano la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, alle famiglie che ne facciano richiesta per i propri figli, in applicazione del principio di precauzione, adeguatezza e proporzionalità; fermo restando il 100 per cento delle attività di didattica digitale integrata per le scuole secondarie di secondo grado nei modi e nei termini specificati dal medesimo dpcm 3 novembre 2020;
CONFERMATA infine, la necessità che tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado comunichino lo stesso giorno di ogni settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid e che la omessa comunicazione di questi dati ai suddetti Uffici, costituisce motivazione epidemiologica di per sé sufficiente a considerare una situazione di pericolo per la salute pubblica;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per emanare misure urgenti, restando salve le ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica che dai dati attuali non appare certo in miglioramento;
Sentito il competente Direttore del Dipartimento Salute
EMANA la seguente ordinanza
1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata;
4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
5. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in
quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid. La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 06 novembre 2020
Michele Emiliano