Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi un’ordinanza con disposizioni applicative in materia di svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali.
È ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 alle seguenti condizioni:
a. per non più di una volta al giorno;
b. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.
La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
N. 209 del Registro
OGGETTO: D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art. 1 comma 1 lett.a) e art.2 co.1 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
PRESO ATTO che, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.
RICHIAMATO, in particolare, l’art.1 co. 1 lett. a) del medesimo decreto del 10 aprile ai sensi del quale “… sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;
TENUTO CONTO che le misure di contenimento adottate per fare fronte all’emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno un impatto rilevante sulla liquidità delle imprese e, nondimeno, sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;
EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte dei piccoli proprietari di fondi agricoli del territorio pugliese di attendere personalmente alla cura del terreno, dediti alla coltivazione di alberi da frutta e di prodotti da orto per le esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);
TENUTO CONTO che le attività di coltivazione in forma amatoriale sono da considerarsi essenziali, anche in via precauzionale, per prevenire il rischio idrogeologico ed il rischio di incendio, entrambi assicurati da una corretta manutenzione, sebbene amatoriale, dei fondi agricoli, soprattutto in prossimità della stagione estiva;
CONSIDERATO che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. possono spostarsi all’interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative;
CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nelle attività di coltivazioni agricole codice ATECO “1” di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020;
CONSIDERATO, inoltre, che nel territorio pugliese anche l’attività di allevamento degli animali è svolta diffusamente a livello amatoriale con destinazione dei prodotti ricavati, all’autoconsumo familiare, e che anche tale attività rientra tra quelle di produzione di prodotti animali codice ATECO “1” di cui all’allegato 3 del citato DPCM 10 aprile;
RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 e, comunque, alle seguenti condizioni:
a. per non più di una volta al giorno;
b. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini;
SENTITO il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
emana la seguente O R D I N A N Z A
Art. 1
È ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da
COVID-19 alle seguenti condizioni:
a. per non più di una volta al giorno;
b. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.
Art. 2
La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 17 aprile 2020
Michele Emiliano