COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 12/03/2020
Oggetto: Interruzione e rinvio di tutte le attività ed i lavori programmati e differibili dagli ENTI
CONCESSIONARI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Emergenza COVID-19
IL SINDACO
VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;
VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 11/04/2014;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32.
Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il
territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e
Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo,
salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;
VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 dell'08/03/2020 in merito a
"Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai
sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
RICHIAMATE le Informative Sindacali del 05/03/2020, del 07/03/2020 e dell’8/03/2020 che qui si intendo
integralmente riportate - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di
coronavirus COVID-19;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso
dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio comunale, e che il D.P.C.M. 09/03/2020 cd.
“IORESTOACASA” ha imposto ai cittadini di limitare all'essenziale gli spostamenti con conseguente
continuo stazionamento presso le proprie residenze;
RITENUTO che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni misura utile ad evitare ogni attività non
rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la diffusione del Virus
COVID-19;
CONSIDERATO che gli Enti concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio comunale, pur
operando per mantenere attivi servizi primari, possono nella contingenza e comunque entro il termine del
03 aprile 2020 rinviare i lavori non urgenti, e dunque procrastinabili, che implicano disservizi per l'utenza
e comunque interruzioni di pubblici servizi e/o attività che possono causare e/o favorire la diffusione del
CoronaVirus COVID-19;
VISTA la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus – COVID-19
RITENUTO che, nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, e fino a che non venga dichiarata
cessata l’emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sia imprescindibile assicurare ogni sostegno atto a
consentire la tutela degli interessi fondamentali delle popolazioni, avuto riguardo in particolare
all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
- agli Enti concessionari e/o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di
Mesagne, di interrompere e rinviare tutte le attività e i lavori programmati che possono essere
ragionevolmente procrastinabili, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di
diffusione del CoronaVirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi;
DISPONE
a) che a norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cosimo
Claudio PERRUCCI, Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici dell’Ente;
b) che la presente ordinanza sia inviata a tutti gli enti e/o gestori di pubblici servizi operanti nel
territorio comunale;
c) di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale di
questo Ente.
d) di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e
legale conoscenza a:
- Comando di Polizia Municipale
- Commissariato Polizia di Stato - Mesagne
- Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne
Mesagne, 12/03/2020 IL SINDACO
F.TO Dott. Antonio MATARRELLI