E' stato molto interessante l'intervento dell'avvocato Durano sulla vicenda della richiesta della Corte dei conti di risarcimento ai consiglieri comunali di Brindisi .a dirigenti, al collegio sindacale e naturalmente al sindaco di allora del 2014 per il salvataggio della societa' partecipata delle farmacie comunali.Il danno erariale ipotizzato dalla Procura generale della Corte dei Conti e' di oltre cinquecentomila euro che dovra' essere rimborsato da coloro che sono stati indicati come responsabili dopo l'istruttoria svolta dagli uffici.Ci sono 45 giorni per le controdeduzioni e poi ci sara' la sentenza di primo grado ,che e' provvisoriamente esecutiva e cioe' in teoria chi e' stato condannato dovrebbe pagare oppure ricorrere in appello ed ottenere la sospensiva della esecutivita' per evitare azioni di esproprio da parte della Corte.
L'avvocato Durano, noto e valido professionista, afferma ,forte di una sentenza della Cassazione del 2005 ,che per gli attuali amministratori ,compreso il sindaco Rossi, non vi sarebbe incompatibilita' con la carica oggi rivestita , se non in caso di sentenza finale e cioe' dopo i tre gradi ed in mancanza della sanatoria e cioe' del pagamento delle somme eventualmente dovute in virtu' della sentenza di condanna. Ebbene non e' del tutto pacifico in giurisprudenza quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel 2005 e richiamata dal professionista brindisino.-.Infatti in una nota del Ministero dell'interno del 2015,e quindi molto piu' recente,per un caso d'incompatibilita' anche se diverso ,che riportiamo in calce al presente articolo, basterebbe la sentenza di condanna di primo grado per far scattare la incompatibilita'. Ma al di la' delle questioni legali restano i dubbi in ordine alla scelta dei vari consiglieri di andare avanti per la strada delle opposizioni nei vari gradi ,che e' sicuramente un loro diritto, ma che ovviamente lascia aperta la strada a chiare censure di ordine politico visto che i consiglieri di allora ,oggi rieletti, risultano delegati dal popolo per rappresentarli in consiglio comunale e quindi non sono semplici cittadini .Per il sindaco Rossi .che ancora non ha fatto sapere nulla su come intende muoversi , si innesta una faccenda molto particolare per il clima di rinnovamento in cui 'e stato eletto e per quanto detto dallo stesso Rossi in campagna elettorale .La trasparenza e la legalita' ed il taglio con il passato infatti sono stati gli elementi su cui Rossi ha voluto etichettare la sua elezione .In caso di condanna in primo grado sara' proprio lui a disattendere la sentenza della Corte dei Conti continuando nel contenzioso su una vicenda di danno erariale al comune che lui stesso rappresenta come sindaco?Un bel dilemma per il nostro sindaco che attiene non alla sfera squisitamente legale ma piuttosto a quella della propria coerenza di uomo e di politico .Per altro ricordiamo che sono proprio i partiti che lo sostengono ed anche il suo movimento che quando ci sono stati avvisi di garanzia ,o peggio rinvii a giudizio, hanno chiesto a gran voce le dimissioni degli interessati .Adesso che ad alcuni di loro e' arrivata questa richiesta di condanna da parte della Corte dei Conti ,che in realta' e' paragonabile piu' ad un rinvio a giudizio che ad un semplice avviso di garanzia nel campo penale,non vale piu' quanto sempre detto in svariate occasioni agli altri? Ricordiamo per onore di cronaca che Pasquale Luperti colpito da solo avviso di garanzia ha preferito farsi da parte alle scorse elezioni con una scelta in contro tendenza rispetto a quanto stanno decidendo di fare , probabilmente ,gli attuali amministratori comunali e lo stesso sindaco incappati nelle “attenzioni “della Corte dei Conti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERI DEBITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.
Territorio e autonomie locali
18 Febbraio 2015
Categoria
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima
IN CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO ENTE L'AMMINISTRATORE SI TROVA IN UNA POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' - LA INCOMPATIBILITA' VERRA MENO QUANDO IL DEBITO SARA' ESTINTO. LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RICHIESTA AL PRIOPRIO ENTE NON E' SUFFICIENTE A FAR VENIR MENO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA', E' SOLO UNA SEMPLICE MODALITA' DI PAGAMENTO.
Testo
Class..15900/TU/00/63 Roma, 18 febbraio 2015
Oggetto: Comune di ......... Incompatibilità consiglieri comunali.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha fatto pervenire a questo Ministero una richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale di ......., circa l'applicabilità delle ipotesi di cui all'art. 63 del TUOEL, nei confronti di due consiglieri comunali condannati, con sentenza non ancora definitiva, a risarcire un danno erariale cagionato all'amministrazione comunale.
Sulla base di quanto rappresentato dal comune di ...... con nota n. 6019 in data 6 febbraio u.s., ad avviso di questa Direzione centrale, la fattispecie ricade nella previsione di cui al comma 1, n. 6 del citato art. 63, essendo ravvisabile l'ipotesi di incompatibilità in presenza di una sentenza, munita di formula esecutiva, della Corte dei Conti, Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, ed essendo stati i due amministratori formalmente messi in mora.
Quanto alla rateizzazione del debito, secondo un consolidato orientamento di questa Amministrazione, l'approvazione di un piano fra le parti non è sufficiente a far venir meno l'ipotesi di incompatibilità.
Infatti, solo l'estinzione del debito, con il paghe mento dell'ultima rata prevista nel piano, fa cessare il conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.
Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.
Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura di cui all'art. 69 del TUOEL, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata. (cfr. Corte di Cassazione, sez, I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id. sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).