La Camera Penale di Brindisi in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 14 giugno 2022, in ossequio alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge
nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 comunica ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che a l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 2 giorni e si terrà il 27 e il 28 giugno 2022; b la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 14/06/2022, attiene alla compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice ; c è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.) d la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato; e tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni; f l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000; g sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto. Brindisi, 15/06/2022 f.to Il Presidente Avv. Pasquale Annicchiarico