Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” che prevede le ulteriori misure di gestione dell’emergenza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM dell’8/3/2020 che ha introdotto ulteriori misure sull’intero territorio nazionale finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 , prevedendo una serie di raccomandazioni rivolte agli operatori economici che devono garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra visitatori;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 64 dell' 11/3/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22/3/2020;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 73 del 20/3/2020;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella G.U. n. 84 del 28/3/2020 con cui è stato disciplinato l'ingresso sul territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI D-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 88 del 02/04/2020;
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI D-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che tutti i termini di sospensione richiamati nelle circolari succiate ancora efficaci fino al 13 aprile 2020 devono intendersi prorogati fino al 3 maggio 2020. G.U. n. 97 del 11/04/2020;
Richiamate le circolari in materia di emergenza sanitaria COVID -19 mediante le quali sono state impartite disposizioni per la prevenzione della gestione del rischio SARS CoV-2 negli ambulatori convenzionati dei medici di assistenza primaria e dei Pediatri di libera scelta:
- Prot. n. AOO/005/202 del 11/03/2020,
- Prot. n. AOO/005/228 del 18/03/2020,
- Prot. n. AOO/005/260 del 27/03/2020,
- Prot. n. AOO/005/269 del 30/03/2020,
- Prot. n. AOO/005/290 del 07/04/2020,
- Prot. n. AOO/005/336 del 14/04/2020.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; G.U. n. 103 del 20/04/2020; con il quale sono state introdotte misure di alleggerimento in ordine alle misure di obbligo di quarantena e di distanziamento sociale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante ulteriori “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020“-;
Accertato che si rende necessario ritornare gradualmente ad una situazione di normalità consentendo ai medici di Assistenza Primaria ed ai Pediatri di libera scelta, la ripresa "ordinaria" dei processi di Cura alle persone, specialmente affette da patologie croniche o condizioni di fragilità non COVID correlate, in modalità di iniziativa e con programmazione degli accessi agli ambulatori e ai domicili;
Ritenuto che in questa fase della pandemia, ai fini delle corrette procedure da attivare per la tutela dei sanitari e dei cittadini, tenuto conto che qualunque contatto è da ritenersi come “potenziale” Covid positivo, per bloccare sul nascere qualsiasi focolaio, l’attività ordinaria dei MMG e PLS dovrà essere ripristinata e garantita attraverso un
sistema di prenotazione, nel rispetto degli articoli 36 co. 8 e art. 35 co. 8, rispettivamente degli AA.CC.NN. dei MMG e dei PLS;
Ritenuto necessario definire le procedure idonee per la tutela di cui sopra, nella seduta congiunta del Comitato Permanente Regionale dei MMG e PLS dell’ 11/05/2020, è stato convenuto di riavviare, a far tempo dal 25/05/2020, la riapertura dell'attività ordinaria (ambulatoriale e domiciliare) della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della continuità assistenziale che, al fine di limitare il rischio di contagio, dovrà prevedere le modalità organizzative di seguito richiamate per ogni tipologia di attività.
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ AMBULATORIALE ASSISTENZA PRIMARIA E
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Fino a nuove disposizioni, l'attività ambulatoriale continuerà ad essere svolta prevalentemente per appuntamento, previo contatto e valutazione telefonica. Spetterà al medico di A.P. o PLS valutare la necessità di effettuare la prestazione in ambulatorio. In ogni caso dovranno essere garantite le richieste telefoniche di prestazioni ritenute dal medico non programmabili.
Ogni medico in conformità ai co. 1) e co. 4) dell’art. 38 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, è tenuto a dotarsi (....) “ , con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali “.
Non è possibile accedere in ambulatorio per richieste di prescrizioni di farmaci e/o esami diagnostici. La richiesta della prescrizione deve pervenire per le vie indicate dal medico (via telematica e/o telefonica). Le ricette saranno inviate, ai sensi della normativa vigente e della circolare regionale A00/081/1627 del 20.3.2020, ovvero, acquisito il consenso dell'assistito, attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, email o sistemi di messaggistica. Il ritiro delle prescrizioni non dematerializzabili dovranno essere consegnate per appuntamento con consegna all'esterno dell'ambulatorio.
I Medici di Assistenza Primarie ed i PLS devono fornire tutte le indicazioni dei comportamenti da seguire per l'accesso nell'ambulatorio, così come di seguito riportati:
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I pazienti con febbre e/o sintomatologia suggestiva di infezione da COVDD 19 non possono accedere in ambulatorio; in questi casi deve essere avviato al percorso dedicato, così come definito nel Comitato Permanente regionale per la Medicina Generale dell’ 08/04/2020;
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Gli appuntamenti devono essere programmati con cadenza tale da evitare o ridurre al minimo lo stazionamento del paziente in sala d'attesa;
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Non sarà possibile l'accesso di accompagnatore all'interno dell'ambulatorio, se non in casi necessari ed autorizzati dal medico ( in presenza di minori, pazienti fragili e non autosufficienti);
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All'arrivo, l'assistito deve fermarsi all'ingresso in area delimitata per detergere le mani e per indossare un paio di guanti e mascherina chirurgica.
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ AMBULATORIALE SCAP
A far tempo dal 25/05/2020, e comunque da quando le AA.SS.LL. saranno in grado di dotare i medici specialisti pediatri dei necessari DPI, si riavvia l'attività ordinaria ambulatoriale del Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica ( SCAP), ripristinando contestualmente, in affiancamento, il servizio infermieristico.
Per quanto attiene alle modalità di accesso all’ambulatorio SCAP si rimanda a quelle previste per l’attività ambulatoriale dei PLS , richiamate al paragrafo precedente.
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ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DOMICILIARE DELLA ASSISTENZA PRIMARIA E PLS
A decorrere dal 25/05/2020, l‘Assistenza Primaria e la Pediatria di libera scelta, riprendono le attività domiciliari programmate e indifferibili con le modalità indicate di seguito:
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Sono assicurate le prestazioni domiciliari programmate (ADP, ADI , ADT, ecc.) e le prestazioni domiciliari ( per i pediatri le prestazioni di cui all. E ed E bis, bilanci di salute e vaccinazioni) non differibili per pazienti che non possono accedere all'ambulatorio, previo triage telefonico che escluda sintomatologia riconducibile a COVID 19.
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Per i pazienti con febbre e/o sintomatologia riferibile a COVID deve essere avviato al percorso dedicato, così come definito nel Comitato Permanente Generale per la Medicina Generale del 08/04/2020.
4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMBULATORIALE DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
A decorrere dal 25/05/2020, riprendono le attività ambulatoriali della continuità assistenziale con le modalità indicate di seguito:
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Di riattivare l’accesso agli ambulatori di continuità assistenziale, previo appuntamento e/o contatto citofonico, nelle fasce orarie previste dall’Accordo Integrativo Regionale;
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Di non consentire l'accesso all'interno dell'ambulatorio all’accompagnatore, se non nei casi necessari ed autorizzati dal medico (in presenza di minori, pazienti fragili e non autosufficienti);
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Di consentire, nei casi in cui non sarà ritenuto necessario l’accesso in ambulatorio, la possibilità per il medico di
C.A. di avvalersi di un consulto a distanza con l’utilizzo di piattaforme di telemedicina o di altro mezzo telematico;
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Di stabilire che i pazienti con febbre e/o sintomatologia riferibile a COVID dovranno essere avviati ad un percorso dedicato, così come definito nel Comitato Permanente Generale per la Medicina Generale del 08/04/2020;
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Di stabilire che per accedere all’ambulatorio è’ indispensabile che l’assistito indossi la mascherina chirurgica. All’interno dell’ambulatorio l’assistito deve fermarsi all’ingresso di area delimitata per detergersi le mani con soluzione alcolica igienizzante.
5. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DOMICILIARE DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
A decorrere dal 25/05/2020, riprendono le attività domiciliari della continuità assistenziale con le modalità indicate di seguito:
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Di assicurare le prestazioni domiciliari non differibili per pazienti che non possono accedere all’ambulatorio, previo triage telefonico che escluda sintomatologia riconducibile a COVID 19;
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Di prevedere nel corso del triage telefonico di invitare l’assistito a farsi trovare solo nella stanza sufficientemente areata, salvo particolari esigenze, con abbigliamento facilmente svestibile, e con mascherina chirurgica e guanti già indossati;
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Per i pazienti con febbre e/o sintomatologia riferibile a COVID deve essere avviato al percorso dedicato, così come definito nel Comitato Permanente Generale per la Medicina Generale del 08/04/2020.
Le AA.SS.LL. devono garantire, avvisi, da affiggere in luoghi pubblici etc., per la comunicazione del modello organizzativo definito nel seguente documento a tutta la popolazione al fine di sensibilizzare tutti i cittadini ad usufruire dei servizi in modo appropriato, riducendo così il rischio di contagio per se stessi e per la comunità.
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n° 27/2020 (CURA ITALIA) le AA.SS.LL. devono garantire ai medici (Assistenza Primaria e PLS ) la fornitura di DPI, con modalità da definire all'interno di ciascun Azienda sanitaria.
Tipologia di DPI che le AA.SS.LL. dovranno fornire ai Medici di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, PLS e SCAP:
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Maschere FFP2 e/o FFP3
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camici monouso
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occhialini protettivi
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mascherine chirurgiche
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guanti in lattice monouso.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle disposizioni previste negli AA.CC.NN. di riferimento per i medici di MMG e per i PLS.