La scrivente O.S, Sindacato Medici Italiani, in relazione alla call conference del 17/4/2020,
formalizza quanto già enunciato nella riunione summenzionata. Nel condividere quanto rappresentato da tutte le OO.SS, in merito alle problematiche evidenziate nell’ambito dell’emergenza da SARS-CoV-2,
o comunque derivanti da atto medico legato alla pandemia Covid-19, si ritiene che, per tutti gli eventi avversi verificatisi durante la pandemia, e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e interessanti gli esercenti le professioni sanitarie, siano essi medici dirigenti o medici convenzionati, gli stessi non debbano rispondere civilmente, penalmente, e per danno erariale se non in caso di dolo.
Tale regime trova giustificazione nella particolarità della malattia da virus COVID-19, stante la
novità e l’inesistenza di consolidati protocolli da adottare, che rendono la prevenzione e la cura
della patologia derivante da tale virus di particolare complessità e difficoltà tecnica, anche alla luce
della carenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) attualmente a disposizione del personale
sanitario.
La carenza dei DPI, inoltre, comporta che gli operatori sanitari medesimi possano essere fonte di
contagio e pertanto, considerando la non imputabilità di tale carenza in capo ai medici stessi, essi
non possono essere chiamati a rispondere in sede civile ed in sede penale, e nello specifico del reato di cui all’art. 452, c. 1, c.p..
Quindi non può essere ritenuto responsabile di pandemia colposa il medico che, in mancanza d DPI,
abbia visitato comunque i pz, al fine di non incorrere nel reato di omissione di soccorso, o il medico
che, in assenza di linee guida e protocolli validati, abbia adottato procedure o somministrato
farmaci anche off label, avvalendosi della clinica e della propria esperienza, al fine di impedire la
morte e preservare l’integrità fisica del pz e abbia agito in stato di necessità.
Né si può imputare al medico la colpa per ritardi terapeutici causati dall’assenza di indagini
diagnostiche disponibili o da problematiche derivanti da una organizzazione Aziendale non in grado
di rispondere all’emergenza.
Denunciamo inoltre, la mancata tutela del personale sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori e
sollecitiamo una normativa capace di tutelare i sanitari, ma anche i pazienti.
All’uopo, quindi, proponiamo l’istituzione di un fondo di indennizzo per i sanitari esposti al rischio
biologico, comprendente sia il rischio batteriologico che virologico ed una modifica del
D.L.18/2020 in materia di tutela derivante dall’infortunio sul lavoro.
Il D.L. 18/2020, infatti, non prevede alcuna tutela per i medici convenzionati e gli specialisti
ambulatoriali.
Sarebbe, pertanto, necessario, analogamente a quanto previsto all’art. 42 di detto decreto, di
introdurre una specifica tutela anche per tale categoria di operatori sanitari.
Siamo in attesa, inoltre, di linee guida e protocolli validati per la gestione della fase 2 sul territorio,
ad oggi totalmente abbandonato a se stesso, soprattutto in vista della pandemia influenzale e, in
relazione a ciò, chiediamo che la campagna vaccinale venga estesa a soggetti under 65, anche in
assenza di patologie concomitanti e che venga anticipata agli inizi di ottobre.
L’attuale pandemia deve essere spunto per ripensare anche allo status giuridico del medico
convenzionato che, come da ampia letteratura giurisprudenziale, è considerato un parasubordinato.
Anche se si parla formalmente di autonoma organizzazione dei MMG, sostanzialmente gli stessi
rispondono ai dettami richiesti dall’Ente Committente (vedasi i Codici di Comportamento che
assimilano i convenzionati ai dipendenti pubblici sulla base del DPR n. 62 del 16.4.2013) e per
quanto riguarda la modalità di erogazione delle prestazioni e per quanto riguarda il rispetto dei
budget messi a disposizione, e per tale ragione l’Ente Committente deve farsi carico della sua tutela
a partire dagli idonei strumenti di protezione. La mancanza di autonoma organizzazione è
sottolineata da ampia giurisprudenza relativa alla non imposizione dell’IRAP per i medici di MMG.
Si deve cominciare a parlare di contratto unico per tutte le figure che lavorano per il SSN e, nello
specifico, per quel che riguarda i MMG prevedere, attraverso lo strumento contrattuale, le tutele già
contemplate per alcune aree della medicina del territorio (Specialistica Ambulatoriale e Medicina
dei Servizi).