Covid 19 si espande su tutto il territorio nazionale ed il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure e restrizioni molto severe.
Il nuovo decreto firmato dal Presidente Conte alle 3.22 dell’8 marzo ha l’effetto di chiudere l’intera Lombardia e quattordici province (Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia): da quei luoghi si potrà uscire solo per motivi gravi e documentabili
Misure eccezionali sono state assunte in tutte le zone d’Italia con l’obiettivo di ridurre il contagio che soltanto ieri ha fatto contare oltre mille nuovi positivi nel Bel Paese.
I nuovi divieti su tutto il territorio nazionale cambieranno le abitudini di vita di ciascuno di noi.
Eccole nel dettaglio cosi come riportate nell’articolo 2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’inteo territorio territorio nazionale del dfiffondersi del virus COVID-19”
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è differita al 4 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura di musei e degli altri istituti e luoghi e della cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentite un accetto con modalità contingentata o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Gli sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurez di un metro;
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.
L’articolo 3 stabilisce le “misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale”.
a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno uin metro;
c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive che promuovono e favoriscano le attività all’aperto senza creare assembramenti;
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza nonchè al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra.
Art. 4 (Monitoraggio delle misure)
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure e monitora l’attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione interessata.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del c.p. (arresto fino a tre mesi ed ammenda di 206 euro)
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266